ROMA - Il Commissario straordinario per l’emergenza Figliuolo ha firmato oggi l'ordinanza che consente la vaccinazione contro il Covid19 dei cittadini iscritti all'AIRE che si trovano temporaneamente in Italia. Soddisfatto Massimo Ungaro, deputato di Italia Viva eletto in Europa, primo firmatario dell’ordine del giorno che chiedeva l’estensione dei vaccini accolto dal Governo l’11 marzo. “Questa misura aiuterà tantissimi concittadini che si trovano in Italia finora esclusi dalla campagna vaccinale, tra cui molte persone anziane, fragili o con patologie” commenta. “Desidero ringraziare il Gen. Figliuolo e il Min. Speranza, il governo e tutti i colleghi che hanno permesso di arrivare a questo risultato”. IL TESTO DELL'ORDINANZA Art. 1 (Somministrazione dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 a individui non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale) Nel rispetto del principio di reciprocità e tenuto conto dei criteri e delle indicazioni fornite dal Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, come modificato e integrato dalla citata ordinanza n. 6 del 2021, sono ammesse alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 le seguenti categorie di soggetti non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale: a. i cittadini italiani iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), che vivono temporaneamente sul territorio nazionale; b. i dipendenti delle Istituzioni dell’Unione Europea e i relativi famigliari a carico e il personale delle medesime Istituzioni in quiescenza che vivono sul territorio nazionale; c. gli agenti diplomatici e il personale tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e i relativi famigliari a carico che vivono sul territorio nazionale; d. il personale di enti e organizzazioni internazionali e i relativi famigliari a carico e il personale dei medesimi enti e organizzazioni in quiescenza che vivono sul territorio nazionale. Art. 2 (Supporto del Sistema Tessera Sanitaria alle Regioni, alle Province autonome e alla Piattaforma nazionale di cui all’art. 3 del decreto legge n. 2 del 2021) 1. Ai fini di cui all’articolo 1, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 3 del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 e dall’ordinanza del Commissario Straordinario n. 2 del 9 febbraio 2021: a. gli Enti che detengono gli elenchi degli individui di cui all’articolo 1, lettere b. c. e d., trasmettono, secondo le medesime modalità di cui alla menzionata ordinanza n. 2 del 9 febbraio 2021, al Sistema Tessera Sanitaria gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanza – Ragioneria Generale dello Stato, gli elenchi dei citati individui, con i relativi dati anagrafici, gli estremi del passaporto in corso di validità, la sede di servizio, l’eventuale indicazione dell’appartenenza a una delle categorie previste dall’allegato al Decreto del Ministro della Salute 12 marzo 2021 (Categoria 1 – Tabella 1 e Tabella 2, e Categoria 4 – Tabella 3), senza indicazione della specifica area di patologia, la categoria di appartenenza tra quelle elencate dalle lettere da b. a d. dell’articolo 1 della presente ordinanza; b. il Sistema Tessera Sanitaria, per gli individui degli elenchi di cui alla lettera a. del presente comma per i quali non risulta comunicato il codice fiscale, genera uno specifico codice al fine della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 e restituisce tale codice agli Enti di cui alla lettera a., perché provvedano a comunicarlo ai soggetti interessati; c. il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione le informazioni di cui alle lettere a. e b. del presente comma alle regioni e province autonome presso le quali insiste la sede di servizio o di domicilio del singolo individuo compreso negli elenchi; d. in fase di prenotazione e somministrazione del vaccino per gli individui di cui alla lettera a. del presente comma, le Regioni e le Province autonome, utilizzando, laddove presente, il codice di cui alla lettera b. del presente comma, provvedono: 1) alle verifiche di cui all’articolo 3, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legge n. 2 del 2021; 2) al rispetto degli obblighi informativi nei confronti dell’Anagrafe Nazionale Vaccini del Ministero della Salute. 2. Ai fini di cui all’articolo 1: a. per gli individui di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a., il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibile alle Regioni e Province autonome la funzionalità di verifica di iscrizione all’A.I.R.E., attraverso l’interconnessione con l’Anagrafe Nazionale delle Persone Residenti (ANPR) del Ministero dell’Interno, per le finalità di cui alla presente ordinanza; b. per gli individui di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e., il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibile alle Regioni e Province autonome le funzionalità di verifica del codice fiscale. Art. 3 (Trattamento dei dati personali) Per le finalità di cui alla presente ordinanza il Ministero dell’Economia e delle Finanza, il Ministero dell’Interno e coloro che trasmettono i dati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a., della presente ordinanza, trattano i dati nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 17-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27. Art. 4 (Modalità tecniche) Le modalità tecniche attuative delle funzionalità di cui alla presente ordinanza e le relative specifiche tecniche sono pubblicate entro cinque giorni dall’adozione della medesima ordinanza sul sito Internet www.sistemats.it a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con il Ministero della salute e, per i profili di competenza, con il Ministero dell’Interno. (aise)
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