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Spostamenti da e per l’estero: le regole in vigore fino al 30 aprile


Restano in vigore fino al prossimo 30 aprile le misure dell’ordinanza del Ministro Speranza del 22 febbraio scorso in materia di spostamenti da e per l’estero.

Alla vigilia della fine dello stato di emergenza – oggi l’ultimo giorno in Italia – Speranza il 29 marzo ha firmato una nuova ordinanza che di fatto proroga di un mese gli effetti della precedente che avrebbe esaurito la sua valenza oggi, 31 marzo.

Una decisione presa, come si legge nella premessa, anche alla luce della nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria che, il 28 marzo scorso, “tenuto conto della situazione epidemiologica mondiale che vede un aumento dei casi di COVID-19 in molti Paesi tra cui l'Italia”, ha rappresentato “di voler mantenere l'attuale regime di misure per gli ingressi in Italia a partire dal 1° aprile, ovvero presentazione del Passenger Locator form e di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o di altra certificazione ritenuta equivalente ai sensi dei provvedimenti già emessi da questo Ministero”.

Considerato che, “nonostante la cessazione dello stato di emergenza, in relazione all'attuale andamento epidemiologico nazionale e internazionale, persistono esigenze indifferibili di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19”, Speranza, sentito il ministro degli Esteri Di Maio, ha ritenuto “necessario prorogare, fino al 30 aprile 2022, le misure concernenti gli spostamenti da e per l'estero di cui all'ordinanza del Ministro della salute 22 febbraio 2022”.

L’ordinanza del 22 febbraio ha eliminato gli elenchi dei Paesi e uniformato le regole di ingresso sul territorio nazionale.

Da allora, l’ingresso in Italia è consentito presentando:

– digital Passenger Locator Form (PLF) in forma digitale o cartacea;

– certificazione verde Covid-19 (certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test molecolare o antigenico negativo) o altra certificazione di vaccinazione riconosciuta come equivalente.

Solo in caso di mancata presentazione di una delle certificazioni citate si applica la misura della quarantena per un periodo di 5 giorni con l’obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico al termine del periodo. (aise)

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