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Regime di prorogatio per il Cgie: il parere dell’Avvocatura dello stato



ROMA - In attesa del rinnovo del Consiglio generale degli italiani all’estero previsto ad aprile, fino a quando rimangono in carica i consiglieri eletti nel 2015? E quanto è largo il loro raggio d’azione in questo periodo di “ultravigenza”? Possono riunirsi in plenaria, in presenza, usando i fondi a disposizione per il 2022? Per rispondere a queste domande – su cui si era già espresso il servizio giuridico della Farnesina – il Direttore Generale per gli italiani all’estero della Farnesina, Luigi Maria Vignali, come anticipato nella plenaria online del 1° febbraio scorso, ha interpellato l’Avvocatura generale dello Stato che il 10 marzo scorso ha inviato il suo parere da cui si evince che il Cgie eletto nel 2015 rimane in carica fino alla prima riunione del nuovo; può compiere solo atti di ordinaria amministrazione, a meno che non ce ne siano di urgenti e indifferibili; non può riunirsi in plenaria in presenza.

Ogni punto trattato dall’Avvocatura è riportato nella comunicazione che Vignali ha inoltrato al segretario generale del Cgie, Michele Schiavone.

Nel parere, riporta il Dg Vignali, l’Avvocatura ha indicato che “l’articolo 10, comma 2, del DPR 395/2003 (Regolamento di attuazione della legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante disciplina dei Comitati degli italiani all'estero - ndr) contiene due prescrizioni: l’una riferita alla durata in carica dell’organo e l’altra alle funzioni esercitabili. Con riguardo alla durata dell’organo, si prevede che, dopo la scadenza del quinquennio, esso resti comunque in carica fino alla prima riunione del Comitato neoeletto”. Sebbene tale disposizione faccia espresso riferimento al solo “Comitato” e non anche ai suoi “membri”, appare evidente che il regime di prorogatio ivi previsto non possa che riferirsi anche al “mandato” di questi ultimi, senza i quali l’organo non sarebbe in grado di attendere alle proprie funzioni istituzionali”.

“Pertanto, trattandosi di disposizione concernente la durata in carica di membri dei Comitati, essa si estende anche ai componenti del Consiglio, in virtù di quanto espressamente previsto dall'articolo 5 comma 1 della legge numero 368 del 1989. Al contrario – continua Vignali, illustrando il parere dell’Avvocatura – la seconda prescrizione contenuta all'articolo 10 comma 2 del DPR 395 non riguarda la durata in carica dei membri dei comitati, ma la tipologia di atti che l'organo, con il concorso dei suoi membri, è abilitato a compiere durante il periodo di prorogatio. Pertanto, tale seconda prescrizione contenuta nella norma da ultimo citata non sembra ricadere nell'ambito di applicazione del rinvio contenuto nell'articolo 5 comma 1 della legge 368 del 1989 alla disciplina dei comitati, dato che tale rinvio è limitato ai solo ai soli aspetti relativi alla durata del mandato dei loro membri”.

“Tuttavia – spiega Vignali –

l'Avvocatura generale dello stato ritiene che ciò non determini alcun vuoto normativo: difatti, in assenza di una disposizione speciale, torna ad applicarsi la disciplina generale prevista dal menzionato decreto legge 293 del 94 che, in riferimento alle attività che possono essere compiute dagli organi in regime di prorogatio, consente – a pena di nullità – il compimento dei soli atti di seguito indicati:
a) gli atti di ordinaria amministrazione
b) b) gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
Si ritiene quindi che dopo la scadenza del quinquennio decorrente la data dell'insegnamento dei suoi membri e fino alla prima riunione del consiglio neo eletto, l'organo in questione entri in regime di prorogatio e possa compiere pertanto soltanto gli atti che appartengono alle tipologie indicate sub a) e b)”.

“L'Avvocatura generale dello stato – continua Vignali –

ritiene pertanto che:

“il Consiglio uscente possa disporre dei fondi relativi all'esercizio finanziario 2022, ma soltanto nei casi in cui suddetti fondi siano volti a finanziare attività rientranti nel ordinaria amministrazione oppure siano preordinati al compimento di atti anche eccedenti l'ordinaria amministrazione che siano urgenti e indifferibili. In tal caso, peraltro, sarà onere del Consiglio motivare l'impegno delle suddette risorse finanziarie con l'indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità connessi all'impiego delle medesime”;
“il Consiglio, quanto alle modalità delle riunioni periodiche, sia tenuto ad osservare l'articolo 1 del DPCM 18 ottobre 2020 il quale, al fine di contenere il contagio da covid-19, prevede espressamente che nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgano in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. Pertanto, salvo il caso in cui non ricorrano siffatte ragioni che dovranno essere debitamente motivate, le suddette riunioni dovranno svolgersi in videoconferenza”;
“i pareri obbligatori del Consiglio su specifiche proposte del Governo riguardanti le comunità italiane all'estero rientrano nella categoria degli atti urgenti e indifferibili, dato che tale parere deve essere espresso entro la prima riunione successiva la richiesta e che, in mancanza, si procede prescindendo da esso (articolo 3 comma 5 della legge 368 del 1989)”;

la Farnesina

“...sia tenuta ad informare il Consiglio uscente su tutti gli aspetti concernenti le politiche che interessano le comunità italiane all'estero, dato che tale attività informativa non implica da parte del Consiglio il compimento di atti che esorbitino da quelli consentiti agli organi regime di prorogatio”.

( aise - IESTV.TV )


Queste pagine sono curate dall'Osservatorio di Ass.: ITALIANO ALL'ESTERO



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