ROMA - L’Inps ha aperto l’11 maggio scorso la Campagna REDEST 2021, relativa all'accertamento dei redditi prodotti all'estero nel 2020. È quanto si apprende dal messaggio del 12 maggio firmato dal Direttore Generale dell’Istituto, Gabriella Di Michele, in cui si anticipa che a giugno verranno inviati i modelli cartacei REDEST ai pensionati residenti all’estero interessati alla Campagna REDEST 2021. Gli Enti di Patronato e i Consolati, al momento della consegna da parte dei pensionati dei modelli reddituali allegati alla lettera di richiesta, dovranno accertare l’identità personale del dichiarante; ricevere i modelli REDEST 2021 opportunamente compilati e firmati; verificare la conformità della documentazione presentata ai dati indicati nei modelli; provvedere all’acquisizione dei dati attraverso il collegamento via internet con il sito web dell’INPS, secondo le indicazioni fornite nell’apposito manuale tecnico richiamabile attraverso la procedura di acquisizione. Nel messaggio, Di Michele ricorda che la procedura “REDEST 2020”, relativa all’anno reddito 2019, è tuttora accessibile, mentre la procedura “REDEST 2019”, relativa all’anno reddito 2018, è stata definitivamente chiusa il 31 marzo 2021. Eventuali dichiarazioni relative all’anno reddito 2018 giacenti, o che perverranno successivamente, dovranno essere acquisite mediante ricostituzione. L’ACCERTAMENTO REDDITUALE Le modalità di accertamento reddituale per i percettori di prestazioni collegate al reddito residenti all’estero sono disciplinate dall’articolo 49, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L’ARTICOLO 49 (Accertamenti sui redditi prodotti all'estero e finanziamento indennizzi ex Jugoslavia) 1. I redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono definite le equivalenze dei redditi, le certificazioni e i casi in cui la certificazione può essere sostituita da autocertificazione. Per le prestazioni il cui diritto è maturato entro il 31 dicembre 2002 la certificazione dell'autorità estera sarà acquisita in occasione di apposita verifica reddituale da effettuare entro il 31 dicembre 2003. 2. Le economie derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono ad uno specifico fondo presso l'INPS, per essere successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato e quindi destinate all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 137, concernente disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana. Il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, 12 maggio 2003 di attuazione del citato articolo 49, agli articoli 1 e 2, precisa in quali casi l'accertamento reddituale debba effettuarsi con l'acquisizione di certificazioni rilasciate dagli Organismi esteri e in quali altri possa essere sufficiente l'autocertificazione. (aise)
ITALIANI ALL'ESTERO
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