La Commissione Esteri ha avviato l’esame del provvedimento di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra Italia e Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa
ROMA – La Commissione Esteri del Senato ha avviato l’esame del provvedimento di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra Italia e Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019.
Ad illustrare il testo è la senatrice eletta nella ripartizione Europa Laura Garavini (Italia Viva), in sostituzione della relatrice Stefania Craxi, impossibilitata a partecipare, che ricorda come il Ghana, Paese di oltre 30 milioni di abitanti, in netta prevalenza cristiani, “occupa un’area di notevole importanza strategica in Africa occidentale, stretta fra il Golfo di Guinea, la Costa d’Avorio, il Burkina Faso e il Togo”. È stata inoltre la prima tra le nazioni dell’Africa sub-sahariana ad ottenere l’indipendenza dal Regno Unito nel 1957, entrando da allora a far parte del Commonwealth delle Nazioni e avviandosi a diventare una delle economie più solide della regione occidentale del continente africano, forte soprattutto dell’industria estrattiva e della produzione di cacao, di cui è il secondo esportatore al mondo. Il Ghana è anche membro attivo dell’Unione Africana e della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS), e risulta essere tra i principali fornitori africani di truppe per le operazioni di peace-keeping delle Nazioni Unite. “Con l’Italia, che è il suo ventesimo fornitore commerciale – segnala Garavini, – il Paese africano vanta ottime relazioni bilaterali ma un interscambio commerciale piuttosto altalenante”.
L’Accordo in esame, che ricalca analoghi provvedimenti già esaminati in passato dalla Commissione, ha lo scopo di fornire un’adeguata cornice giuridica per l’avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, e di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.
Esso individua gli obiettivi e le modalità della cooperazione bilaterale, riferendosi in particolare allo sviluppo e all’aggiornamento della politica della difesa, alla partecipazione del personale militare ad esercitazioni e programmi di formazione, alla lotta alla pirateria marittima e ad altre attività sulla sicurezza marittima, allo scambio di esperienze tramite esercitazioni congiunte e ad operazioni di mantenimento della pace sotto l’egida delle Nazioni Unite. Fra gli ambiti di cooperazione, vengono annoverati anche i settori della ricerca, sviluppo e acquisto di materiali e servizi per la difesa, delle operazioni umanitarie e del mantenimento della pace, della formazione delle Forze Armate e della sanità militare, mentre fra le aree di cooperazione vengono espressamente richiamati – fra l’altro – lo scambio di personale militare, la partecipazione ad attività sportive e ad esercitazioni, lo scambio di visite fra Autorità militari e le visite di reciproche delegazioni. I Ministeri della Difesa delle due Parti sono indicate quali autorità competenti per l’attuazione dell’Accordo, che disciplina poi l’organizzazione delle attività addestrative, la cooperazione nel settore degli equipaggiamenti militari, gli aspetti finanziari dell’intesa e quelli giurisdizionali. Ulteriori misure riguardano le questioni relative al risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante, la regolazione dell’afflusso, della permanenza, dei movimenti e del deflusso del personale dello Stato inviante, i requisiti sanitari per l’attuazione dell’intesa, la possibilità di cessazione anticipata di un programma di scambio e le modalità per la protezione e il trattamento di informazioni classificate.
Vi si definiscono infine le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative e i termini per la sua entrata in vigore, per la sua durata, oltre che i termini per la possibilità di emendarne i contenuti.
Gli oneri economici legati alla ratifica sono quantificati in 4.872 euro ad anni alterni a decorrere dal 2021, imputabili alle sole spese di missione e di viaggio per lo svolgimento delle visite ufficiali e degli incontri operativi previsti nel quadro della cooperazione bilaterale. Ad eventuali oneri addizionali derivanti dall’attuazione dell’intesa bilaterale si dovrà fare fronte con un apposito provvedimento legislativo.
L’Accordo – conclude Garavini – non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l’ordinamento dell’Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.
Il seguito dell’esame viene quindi rinviato ad altra seduta. (Inform)
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