ROMA - Con la Circolare n. 53 del 6 aprile 2021, l'INPS ha fornito chiarimenti sull'Accordo di recesso a seguito della Brexit in materia di prestazioni pensionistiche e sulle modalità di scambio di informazioni tra istituzioni previdenziali. La circolare contiene anche precisazioni sull'applicabilità dell'Accordo di recesso. In primo luogo, l'Istituto ricorda che lo scorso 24 dicembre 2020 - successivamente all'Accordo di recesso - l'Unione europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, hanno concluso un Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Trade and Cooperation Agreement - TCA) in virtù del quale si coordinano i rispettivi sistemi di sicurezza sociale in conformità col Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (Protocol on social security coordination - PSSC), che costituisce parte integrante dell'Accordo stesso. In attesa che l'Accordo (TCA) sia esaminato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, prima che possa essere ratificato dall'Unione Europea, le Parti hanno convenuto di applicare l'Accordo in via provvisoria dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, termine prorogato al 30 aprile 2021. In materia pensionistica, l'Istituto precisa che in base alle previsioni del Protocollo (art. SSC.7 rubricato "Totalizzazione dei periodi"), continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'INPS in materia di totalizzazione internazionale per l'accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni, anche con riferimento a periodi assicurativi, fatti o situazioni successivi alla data del 31 dicembre 2020. La circolare firmata dal Dg Gabriella Di Michele è consultabile qui. (aise)
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